Art. 7.
(Procedure per la valutazione di impatto ambientale).

      1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, il presente articolo disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale, limitatamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia al fine di verificare che non sussistano pericoli per l'incolumità dell'ambiente marino e per l'ecosistema del tratto interessato, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.
      2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per la costruzione dell'acquedotto sottomarino, è soggetto alle disposizioni vigenti in materia ed è concluso prima dell'avvio dei lavori.
      3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in considerazione che l'opera infrastrutturale di cui alla presente legge è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, emette il provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione da parte della regione Puglia.